IL GABBIANO
Libera Associazione Ambientalista
Statuto
Indice
Art. 1 Costituzione e sede
Art. 2 Scopi e finalità
Art. 3 Risorse economiche
Art. 4 Membri dell’associazione
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
Art. 7 Organi dell’associazione
Art. 8 L’assemblea
Art. 9 La segreteria
Art. 10 Il presidente
Art. 11 Gratuità delle cariche associative
Art. 12 Liquidazione, scioglimento
Art. 1 Costituzione e sede
E’ costituita a Regio Emilia l’associazione IL GABBIANO senza fini di lucro, con sede nel comune di Reggio Emilia in Via Scaruffi 55
La durata dell’associazione e’ illimitata
Art. 2 Scopi e finalità
“Il Gabbiano” intende promuovere:
1) Una cultura ambientale tesa alla realizzazione di una società dove la presenza dell’uomo e dei suoi bisogni siano basati sull’uso qualitativo delle risorse con il fine di conservare l’ecosistema ed i suoi equilibri.
2) Un modello di sviluppo basato sull’uso qualitativo delle risorse per favorire scelte ambientali che comportino cambiamenti di vita e salti di qualità culturali e di governo
3) Azioni tese a diffondere abitudini di vita conformi ad uno sviluppo qualitativo indirizzato all’uso di fonti rinnovabili e non sconvolgenti dell’ecosistema
4) Azioni volte a rimuovere la causa dell’inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo
5) Atti tesi ad incrementare , conservare e riqualificare la struttura del verde e a ridurre la impermeabilizzazione della terra
6) Salvaguardare le memorie storiche culturali e architettoniche locali e a contribuire alla riqualificazione dei quartieri con una verifica sui nuovi interventi urbanistici.
7) Iniziative tese a informare i cittadini, sensibilizzare gli amministratori , a sviluppare l’educazione ambientale , la conoscenza del nostro patrimonio e tradizioni storiche , a favorire modelli ed etiche di comportamento conformi ai principi di cui sopra
8) Azioni tese all’acquisizione di terreni da salvaguardare e da destinare a verde pubblico e/o compensazione ecologica
Art. 3 Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) Contributi degli aderenti
2) Contributi privati
3) Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
4) Donazioni e lasciti testamentari
5) Rimborsi derivanti da convenzione
L’associazione potrà acquisire e/o vendere mobili e immobili con il solo scopo di realizzare le finalità di cui all’articolo 2
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio la segreteria redige il bilancio e lo sottopone all’Assemblea dei soci entro il mese di Maggio
Art. 4 Membri dell’associazione
Il Numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell’associazione i soci e le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione .
Le persone giuridiche possono aderire alla associazione senza acquisire lo status di socio.
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dalla segreteria ed è subordinata alla presenza di apposita domanda da parte degli interessati.
La segreteria cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’assemblea dei soci seduta ordinaria.
Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’assemblea.
La qualità di socio si perde:
a) Per recesso
b) Per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi trascorsi due mesi dal sollecito;
c) Per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione
d) Per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
e) Per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea su proposta della segreteria.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati al socio gli addebiti consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso
Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
I soci hanno diritto:
a) A partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) A partecipare all’assemblea con diritto di voto
c) ad accedere alle cariche associative;
d) A prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione e ad ottenerne copia dietro pagamento dei costi di riproduzione
I soci hanno il dovere:
a) Di osservare il presente statuto e gli atti deliberativi legalmente adottati dagli organi associativi;
b) Di mantenere un comportamento decoroso e non conflittuale nei confronti dell’associazione e ,
comunque tale da non pregiudicarne il raggiungimento degli scopi;
c) Di versare con tempestività la quota associativa;
d) Di prestare la propria opera a favore dell’associazione, ogni qualvolta lo riterranno opportuno , in modo personale e gratuito.
Art. 7 Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
a) L’assemblea dei soci
b) La segreteria
c) Il presidente
Art. 8 L’assemblea
L’assemblea è composta da tutti i soci
Ogni socio può farsi rappresentare conferendo delega scritta ma non può ricevere deleghe in numero superiore a due .
Ogni socio può esprimere un solo voto.
L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria .
L’assemblea in sessione ordinaria viene convocata entro 30 giorni dalla richiesta su iniziativa del presidente o di un membro di segreteria o di almeno un decimo degli associati e delibera sui seguenti argomenti.
a) Definizione degli indirizzi generali dell’associazione;
b) Approvazione del bilancio annuale;
c) Nomina dei componenti della segreteria;
d) Approvazione del regolamento interno;
e) Determinazione dell’entità della quota associativa;
f) Esclusione da socio;
g) Entità delle spese rimborsabili ai soci nello svolgimento delle attività sociali;
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione o della sua trasformazione.
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da altro membro della segreteria.
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
La seconda convocazione deve aver luogo secondo le disposizioni vigenti in materia.
Le deliberazioni dell’assemblea devono essere adottate dalla maggioranza dei soci presenti ad eccezione delle deliberazioni sullo scioglimento anticipato e sulla modifica dello statuto che devono ottenere il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Art. 9 La segreteria
La segreteria, composta esclusivamente dagli associati è nominata per la prima volta nell’atto costitutivo e/o nell’assemblea in seduta ordinaria.
La segreteria deve essere composta da un numero dispari di membri fissato dall’assemblea la loro durata in carica è parimenti stabilita dall’assemblea , tuttavia, i membri sono rieleggibili alla scadenza. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti della segreteria decade dall’incarico la segreteria può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intera segreteria.
Nel caso di decadenza della maggioranza dei membri l’assemblea deve provvedere alla nomina di una nuova segreteria.
Tra i membri della segreteria è nominato il presidente dell’associazione dalla assemblea degli iscritti.
La segreteria ha il compito di:
a) Dare esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea;
b) Redigere il bilancio annuale ;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’assemblea;
La segreteria è presieduta dal presidente o, in caso di impedimento, dal membro più anziano della segreteria.
La segreteria è convocata ogni qualvolta il presidente o due terzi degli associati ne facciano motivata richiesta, è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 10 Il presidente
Il presidente, nominato all’interno della segreteria dall’assemblea degli iscritti , presiede la segreteria e l’assemblea dei soci, ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. In caso di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano della segreteria.
Nel caso in cui, per motivate ragioni di urgenza, non sia possibile convocare la segreteria, il presidente ne assume i poteri.
I provvedimenti, così adottati, dovranno essere ratificati dalla segreteria nella prima adunanza.
Art. 11 Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito
Art. 12 Liquidazione, scioglimento
La liquidazione e lo scioglimento dell’associazione possono essere deliberati esclusivamente dall’assemblea in seduta straordinaria secondo le disposizioni vigenti in materia
Il patrimonio dell’associazione verrà donato alla pubblica amministrazione o ad altre associazioni no profit opranti in analogo settore.